Bandi di gara

Le scuole devono ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 190 del 2012 (art.1 c. 32 e 34) relativamente alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, dei dati inerenti i contratti pubblici contraddistinti da CIG.

L’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la delibera n. 26 del 22-05-2013, e con i comunicati del 22-05-2013 e del 13-06-2013, ha fissato le modalità di pubblicazione dei dati (dataset) definendo il formato dei file da utilizzare (xml), il contenuto informativo degli stessi ed il termine di pubblicazione (31-01-2014), previsto per le procedure indette dal 01-12-2012.

Per ogni contratto, identificato dal proprio CIG, si dovranno riportare nel file: l’oggetto della fornitura o servizio; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento della fornitura o servizio; le somme liquidate; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario.

Inoltre, tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà telematicamente controlli (da 1 a 5 tentativi) per verificare la disponibilita’ del documento pubblicato e la sua correttezza. L’indisponibilità della risorsa sarà considerata una omessa pubblicazione e sarà segnalata alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e sarà applicata, altresì, una sanzione pecuniaria all’amministrazione inadempiente.

Dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 225 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) le disposizioni in tema di trasparenza disciplinate nella Parte II dello stesso decreto rubricata “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”. I dati e le informazioni su affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici sono reperibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Bandi di gara 2019

Bandi di gara 2020

Bandi di gara 2021

Bandi di gara 2022

Bandi di gara 2023

Bandi di gara 2024

File xml per AVCP

 

Stralcio delle LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le   relative modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.